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sabato 4 ottobre 2014

FRAMMENTI DI GIUSNATURALISMO

di DANILO CARUSO

In Italia esiste un vuoto legislativo a proposito del diritto del malato grave (e in caso di sua incapacità a determinare con piena facoltà, per suo conto, dei familiari o di altri soggetti riconosciuti) a rinunziare a qualsiasi forma artificiale di sostegno sanitario alle funzioni biologiche vitali dell’organismo laddove questo non offra motivo di recupero o non sia attuato in un contesto che abbia speranza di positivi cambiamenti. Non è quindi concesso ai medici causare direttamente il decesso del paziente in alcun modo (eutanasia attiva). Ciò crea ambiguità e confusione sul tema dell’applicabilità del testamento biologico (il quale stabilirebbe l’inderogabile volontà personale in merito). Quando i dibattiti di cronaca vi si soffermano, mettono in evidenza l’opposizione radicale tra due schieramenti. Uno è quello del pensiero che si richiama alla dottrina della Chiesa cattolica, assolutamente contrario a tutti i tipi di morte dignitosa, l’altro è quello laico che riafferma un diritto universale di ogni individuo: la libertà di decidere maturamente di ciò che riguarda la propria persona. È comprensibile l’insegnamento di natura religiosa che vorrebbe la difesa della vita a tutti i costi, ma non è parimenti possibile nello spazio pubblico poter introdurre delle norme che contraddicano il diritto di natura. È pienamente lecito che la Chiesa esplichi il suo magistero senza essere ostacolata in ciò, ma il diritto all’eutanasia esula come normativa dalla religione: se un ammalato vuole porre fine alla propria esistenza deve essere libero di farlo come possibilità concessa dalle leggi, nessuno può negargli quel diritto senza negargli la piena sovranità nell’ambito della propria persona e così distruggere la sua libertà. Costui non può essere condannato da un altro principio – che tutti condividiamo, del valore della vita – a una sofferenza a oltranza: sia libero di scegliere secondo coscienza. La liceità non comporta che tutti se ne avvalgano, ma che siano liberi di potervi accedere. Nel rispetto della libertà del sofferente può radicarsi il messaggio della Chiesa, che non è messaggio normativo, ma messaggio di fede e di spiritualità non vincolante lo Stato nella sua legislazione. Lo Stato deve tutelare i diritti naturali del cittadino lasciandolo libero di compiere la sua scelta, che egli compie secondo le sue credenze (di qualsiasi sorta esse siano). Il caso dell’eutanasia è molto delicato: se questa non deve essere praticata non lo dovrebbe a un divieto di carattere giuridico, che sarebbe innaturale, lo dovrebbe a una consapevolezza di fede o di convinzione diversa che rispetti pur sempre la volontà del sofferente. Costui sia posto nelle condizioni di scegliere, e quindi lo faccia preferendo la via che gli sembra migliore. Il cardinale Carlo Maria Martini si era espresso anni addietro contro l’accanimento terapeutico, e la mancata somministrazione di farmaci a un malato incurabile sarebbe un’eutanasia passiva. Alcuni sacerdoti sono a essa favorevoli. La proposta del cardinale Martini non fu insensata o anticristiana, è il massimo che nel contesto del magistero cattolico si potrebbe concedere. Però al di fuori della sfera religiosa lo Stato dovrebbe render ammissibile la facoltà di un soggetto che versa in gravissimo disagio per malattia di porre fine alla propria vita se lo vuole e come lo vuole: anche con causa esterna diretta e non solo naturalmente sospendendo la terapia. Permettere questo è un atto di umanità, anche nella sua controversia e nella sua paradossale ragionevolezza, impedirlo sembra più inumano di tanti altri ragionamenti. Il magistero cattolico parla della vita come un valore assoluto, però questo assolutismo non può calarsi automaticamente in una realtà imperfetta senza appunto cozzare contro alcuni problemi come vediamo. La realtà quotidiana è il luogo in cui non tutti hanno gli stessi ideali, e dove non è lecito imporre modelli totalitari. Di fronte a tutte le disparate posizioni va concesso ciò che è possibile ammettere in linea con lo ius naturae. L’errore assolutistico è, per dare un esempio nella dimensione della res publica, compiuto allorquando lo Stato consente l’aborto senza fare una rigida distinzione di casi. Due concetti come l’eutanasia e l’aborto, totalmente osteggiati o sostenuti, nella quotidianità dovrebbero essere rivisti in modo elastico adattandoli al concreto e tenendo sempre presenti i principi universali che ispirano le nostre azioni. L’interruzione di gravidanza sempre possibile contraddice il valore della vita attraverso questo suo assolutismo pratico. Si sbaglia ancora a negarla completamente come diritto e a renderla d’altro canto, per così dire, liberalizzata: nessuna delle due concezioni si adegua al mondo. La prima perché trascura una varietà di casi, come nell’eutanasia, da rendere ammissibili; la seconda perché seppellisce completamente il diritto alla vita dell’embrione che dovrebbe avere uno statuto giuridico di persona in potenza. Non è una buona cosa o tutto sì o tutto no: in tutti i casi di gravidanze normali l’aborto voluto è una prassi innaturale e non dovrebbe essere legale (per prevenirle ci sono i sistemi contraccettivi, lo Stato al posto di fare una legge non perfetta avrebbe dovuto e dovrebbe educare il cittadino a conoscerli e inoltre sanare situazioni o pretesti di disagio socioeconomico); casi in cui l’interruzione di una gestazione potrebbe essere consentita sono quelli ragionevoli in cui si demanderebbe ai soggetti interessati (o nell’eventualità di impedimento a chi stabilito dalla legge) la risoluzione di un conflitto etico:
1) rischio di pericoli per la gestante (che sia libera di scegliere),
2) rischio di un’esistenza gravemente disagiata per il nascituro (che scelgano i genitori),
3) gravidanze conseguenza di atti di violenza.
In questi casi nessuno dovrebbe sindacare delle altrui decisioni: chiunque le prenderà come crede. La possibilità è libertà: chi rifiuta l’aborto terapeutico e l’eutanasia non rivendicherà questi diritti e non li metterà in atto. Nel caso dell’aborto non sarebbe possibile generalizzarlo al di fuori di quei circoscritti casi previsti. Le leggi dovrebbero scaturire come migliore mediazione – che non è relativismo – tra le esigenze dell’universale e del pratico: questo non accade in ogni caso. Alla Chiesa è demandata la materia della morale di carattere religioso, lo Stato è il contenitore di tutti nel mondo d’ogni giorno (e non tutti questi sono cattolici): da ciò proviene questa dicotomia laico/religioso, che deve essere mediata sapientemente nel rispetto di tutte le posizioni fatti salvi i diritti della persona. Allo Stato compete un altro piano in cui il cittadino opera e dove si dovrebbe prendere cura di lui senza essere concorrenziale con la dimensione spirituale che rimane, nella sostanza, un fatto di carattere singolarmente intimo (il che non significa non riconoscere e non rispettare la manifestazione esteriore e pubblica di una qualsiasi religiosità che rispetti i valori universali dell’uomo).
Un altro tema rilevante a riguardo di una simile prospettiva di esame è quello delle unioni non esclusivamente omosessuali. Il riconoscimento giuridico delle cosiddette unioni di fatto intende dare soddisfazione a uno stato di disagio in cui per una lacuna legislativa è possibile che incorrano i soggetti che vi si trovano coinvolti. Lo Stato non può non prendere atto di tali situazioni in cui due o più individui non legati da strettissimi legami di parentela naturale si trovano a convivere al fine di un mutuo sostegno. È lecito e legittimo disciplinare una casistica di possibili casi che partano esclusivamente dal fenomeno della convivenza costante, che, poiché non può essere trascurato nella sua rilevanza fattuale dalle istituzioni (che regolano il vivere societario) merita un’attenzione che lo ponga all’interno di norme precise per chiarire diritti e doveri di tali cittadini. Costoro sono inseriti in questo contesto di fatto: negarlo è illecito, e vorrebbe dire trascurare agli occhi del diritto una forma associativa. Qualsiasi associazione deve vivere in società essendo riconosciuta e riconoscibile, in armonia normativa con tutto il resto del consorzio sociale in cui si presenta. Parlare solo delle coppie legate da vincoli sentimentali è però parziale. Non si possono negare a degli associati conviventi diritti e doveri, nonostante ciò questo non può maturare sulla base del comportamento sessuale: l’essere omosessuali non è fonte di riconoscimento giuridico. Ciò è dimostrato storicamente. Nell’antica Grecia, dove l’omosessualità era considerata sotto il profilo antropologico normale, nessuno pensò di elevare questi legami al rango di qualcosa dotato di diritti e doveri. Le inclinazioni sessuali fanno parte della sfera del privato, nella quale lo Stato non deve entrare, e da cui per il resto i contenuti non devono essere pubblici perché appunto attinenti a una dimensione che non lo è. Il matrimonio legittimo è giuridicamente disciplinato per il fatto che contribuisce alla crescita del corpo sociale: se dalle unioni eterosessuali non ci fosse la facoltà di nascita dei figli anche questo farebbe parte delle cose di carattere integralmente privato. Ma qui lo Stato non prende atto della situazione partendo da un riconoscimento di fattori sessuali; nel matrimonio normale lo Stato tutela i coniugi poiché possono avere dei figli, e di questa eventualità ne coglie gli aspetti sociali (l’impotentia cöeundi è fattore annullante). Da coppie gay è biologicamente impossibile che nascano dei figli, quindi anche sul piano del diritto naturale dette unioni non sono giuridicamente rilevanti sotto gli aspetti della sessualità. Gli omosessuali sono liberi nel loro privato di tenere la condotta che vogliono; nessuno, né tanto meno lo Stato, può condannarli o discriminarli. Le legislazioni contro di loro partono anch’esse da principi non naturali: è naturale e ragionevole che un cittadino abbia la libertà nel suo massimo grado lecito consentito nella società dalle leggi giuste, e nel suo privato, a maggior ragione, dove lo regolano le proprie scelte di vita: quando queste ledono la società nella sua interezza costui compie un reato; l’inclinazione all’omosessualità non è un reato. Lo Stato deve essere sanamente aconfessionale e interprete del diritto di natura. Per questo motivo i Greci antichi né la condannarono né la legittimarono, ma la lasciarono al di fuori delle cose pubbliche, mantenendola sul piano pedagogico in uno schema culturale più ristretto (senza dimenticare però che essa era più generalizzata e diffusa). Qualsiasi legislazione parlando di coppie usa impropriamente alcuni termini se le definisce costituite da persone unite da legami sentimentali: è ammissibile dare legittimazione solamente all’associazione in quanto tale. Va riconosciuta ogni forma aggregativa stabile che non ha avuto accoglimento in un sistema di diritti e doveri dei componenti. Con tutto il rispetto, la coppia gay non potrà mai avere uguaglianza biologica con una eterosessuale (per i motivi che sono già stati detti); ragion per cui questo incontro formale a metà strada tra due realtà differenti era puramente artificioso. In parecchi protestano in difesa dei principi della famiglia tradizionale riconosciuta dal diritto di natura. Questo è il non plus ultra dei ragionamenti giuridici per tutti: sia per chi lo interpreta come ordine dato da Dio alla natura e alla realtà sociale, sia per chi lo vede come contenuto dato dalla pura ragione nell’esercizio spontaneo delle sue prerogative. Su questo piano tutti gli esseri umani devono necessariamente ritrovarsi; il modo in cui ne giustificano l’origine non è tanto pertinente agli argomenti discussi, ma che il diritto naturale sia universalmente rispettato da tutti è necessario (pena l’esclusione dalla civiltà). Le varie morali d’ispirazione confessionale vedono e trattano la realtà in modi diversi: perciò si discute il tema in maniera libera, unicamente in termini di antropologia e di razionalità. Nessun liberale avrebbe probabilmente difficoltà ad accettare delle norme per il riconoscimento di diritti e doveri anche di coppie omosessuali nel momento in cui queste siano inserite in una cornice legislativa più ampia che raccolga tutta la casistica associativa, senza parlare di persone (etero o omosex) unite da vincoli affettivi. Tre che convivono non sono una coppia, tuttavia convivono: meritano ugualmente attenzione. È preferibile non parlare di coppie, ma solamente di “associazioni” dal numero di componenti indefinito: pure una casa di accoglienza per anziani può rientrare in questa tipologia associativa, per fare un esempio. Su più grande scala occorre individuare i vari casi da riconoscere davanti alla legge: passando da questa “finestra” le unioni di omosessuali (giuridicamente spogliate degli aspetti sessuali accidentali) possono essere accolte in modo più sereno. Non va trascurato che la legittimazione dell’unione eterosessuale di fatto non interessa molto agli individui in essa coinvolti perché già hanno la possibilità del matrimonio civile se vogliono regolarizzare la propria posizione, e poi perché scelgono la convivenza per il fatto stesso di non gradire vincoli giuridici. Una prospettiva nuova che si potrebbe offrire, e non esclusivamente agli anziani, è quella di varare una legge per associazioni di mutuo sostegno. Vale a dire tramite essa dare l’opportunità ai cittadini di unirsi, con forma contrattuale, in nuclei che abbiano lo scopo di garantire e fornire un aiuto reciproco tra i componenti. Questi naturalmente avrebbero la medesima residenza. I gruppi di reciproca assistenza sarebbero composti da una pluralità di soggetti (anche più di due, e di qualsiasi sesso); i loro membri verrebbero equiparati di fronte alla legge a congiunti di primo grado (a meno che non vi sia esplicito accordo per rispettare l’esistenza di gradi naturali). Perciò ad esempio avrebbero dopo un numero di anni predefinito:
1) diritto alla pensione di reversibilità;
2) diritto a ereditare.
Queste aggregazioni non sarebbero giuridicamente equiparabili alla famiglia normale (vi potrebbe essere qualche circostanza d’eccezione). Nessuno avrebbe facoltà di associarsi se non compiuta la maggiore età (nell’ipotesi di minorenni potrebbe altrimenti decidere chi ne abbia la potestà): un’adozione stricto sensu non sarebbe possibile, l’ingresso di minori dovrebbe essere approvato comunque da un organo statale. I nati in un simile consorzio sarebbero componenti di diritto. A tutela di questi, e di eventuali minorenni associati in un secondo momento della loro vita, lo Stato potrebbe decidere, assecondando il loro sano e naturale sviluppo, un tipo di affidamento (adozione o accoglienza in strutture apposite). Questo schema associativo darebbe sistemazione a particolari legami (che non verrebbero disciplinati come tali ma obliquo modo):
1) coppie eterosessuali non sposate civilmente;
2) coppie omosessuali;
3) poligamia islamica.
Alcuni in relazione a questi ultimi aspetti giudicheranno il progetto delle associazioni di mutuo sostegno contraddittorio e moralmente dannoso quando in realtà non lo è:
1) chi non è sposato e convive more uxorio non è obbligato se non vuole a sposarsi, tuttavia né la coppia né eventuali figli dovrebbero rimanere illegittimi;
2) allo stesso modo per i gay: lo Stato non può promuovere né riconoscere unioni omosessuali, a esso non interessa in questa materia l’orientamento sessuale, conta solo l’associazione (nella specifica situazione e in tutte le altre, fin quando qualcosa non si tramuti in reato). Questo espediente sarebbe la via di mezzo tra due estremi: la legge che legalizza i matrimoni gay – con la modifica del codice civile – equiparandoli a quelli eterosessuali (e consente quindi le adozioni), e le legislazioni a danno degli omosessuali (in alcuni casi condannabili alla pena di morte o all’ergastolo).
3) Ugualmente nei confronti di cittadini islamici con più mogli non c’è motivo razionale di pregiudizio a loro sfavore (basta ricordare che il diritto greco-antico e quello romano prevedevano il concubinato): questa forma d’inquadramento – che non è concubinato – sanerebbe la loro posizione rimuovendo un ostacolo nell’avvicinamento tra culture diverse. Il matrimonio monogamico resterebbe l’unico riconosciuto e tutelato pubblicamente, ciò nonostante se uno vuol convivere con più donne si tratta di fatti privati in cui lo Stato non può intromettersi se non maturano in tale contesto dei crimini.
La legge istitutiva delle associazioni di mutuo sostegno sarebbe conforme al diritto di natura. Va compreso che nel mondo non esiste soltanto l’Occidente cristiano (cattolico, ortodosso, protestante) e che il valore della libertà è uno dei diritti inalienabili dell’essere umano.